Art. 18.
(Tutela dinanzi all'Autorità).

      1. L'interessato, persona fisica o giuridica, può rivolgersi all'Autorità mediante ricorso allo scopo di:

          a) rappresentare una violazione della disciplina in materia di parità di trattamento;

 

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          b) sollecitare un controllo da parte dell'Autorità sulla disciplina medesima;

          c) far valere i propri diritti in via alternativa a quella giurisdizionale, ottenere la cessazione della violazione della disciplina in materia di parità di trattamento e la rimozione degli effetti.